Di cosa si tratta
Seccondo quanto definito nell’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08, il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei rischi.
L’indicazione di periodicità differente viene comunicata al datore di lavoro ed annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).
C’è la possibilità che il sopralluogo venga sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri di durata inferiore ai 200 giorni lavorativi e dove il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe e (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
Che obbiettivi si pone
L’obbiettivo principale è quello della valutazione dei rischi effettuata direttamente sul luogo di lavoro, intesa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.