Cosa significa e cosa sono
L’obiettivo principale del regolamento UE 1169/2011 relativo
alla informazione sugli alimenti ai consumatori, è quello di
garantire ai cittadini il diritto ad una informazione più approfondita sul contenuto degli alimenti introducendo una lista
di sostanze considerate allergeniche. Tali sostanze sono da
dichiarare obbligatoriamente in etichetta, qualora siano presen-
ti in un prodotto alimentare. Dal 13 Dicembre 2014 anche gli
alimenti somministrati e/o venduti per asporto saranno soggetti all’obbligo di indicazione degli allergeni ivi contenuti.
L’obbligo è imposto dal regolamento UE n° 1169 del 2011
(artt. 9: elenco delle indicazioni obbligatorie 21: etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze – 44: disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati – allegato II: Sostanze e prodotti che provocano allergie) , e riguarda, oltre ai prodotti somministrati, tutti gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio oppure preincartati al momento della vendita su richiesta del consumatore. Dal prossimo 13 Dicembre 2014 l’esercente sarà tenuto ad informare il consumatore sulla presenza o meno dei cosiddetti allergeni evidenziati nell’allegato II del Reg UE n 1169/2011 e smi.
La lista degli allergeni viene periodicamente aggiornata alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.