Organismi paritetici – Formazione e sicurezza sul lavoro
Con la nota n. 9483 dell’8 giugno 2015, il Ministero del lavoro risponde al quesito sui provvedimenti da adottare nei confronti del datore di lavoro che, compiendo gli obblighi formativi espressi nel D.Lgs. n. 81/2008 sull’assicurare al lavoratore una formazione soddisfacente ed adeguata, utilizza Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.
Per legge (art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008),il datore di lavoro deve garantire a ciascun lavoratore una buona e conforme formazione in materia di salute e sicurezza.
Per adempiere a tale scopo, deve chiedere la collaborazione degli organismi paritetici, composti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori parimenti più rappresentative a livello nazionale, che abbiano firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, che posseggano i requisti di legge e che sia presente nel settore di riferimento e nel territorio di operatività del datore di lavoro.
Questo non significa che il datore di lavoro debba obbligatoriamente utilizzare gli organismi pariteci quando li informa della sua volontà di compiere formazione.
In caso di verifica, se non sono presenti i requisiti previsti dalla norma rispetto alla rappresentatività sul piano nazionale, per una o per entrambe le associazioni componenti, la sua caratteristica di “Organismo paritetico” decade ed è compito del datore di lavoro tale verifica.
Nessuna sanzione risulta prevista, invece, per la mancata osservanza del comma 12, dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008, dove si indica che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro, senza costi a carico dei lavoratori e “in collaborazione degli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del Datore di Lavoro”; l’unica sanzione, a volte applicata, è quella relativa alla violazione del comma 1, dell’art.37 di detto decreto, per formazione non sufficiente e non adeguata.
L’adeguatezza e la sufficienza della formazione a carico del datore di lavoro in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro, secondo il Ministero del Lavoro, non dipendono dalla collaborazione o meno con gli organismi paritetici, ma sono in relazione a quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; ciò sta a significare che, nel caso in cui un datore eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico, esso non può essere sanzionato per formazione non sufficiente e non adeguata.