22 Set

Ministero del lavoro : Chiarimenti DURC online.

Nella circolare n.19 dell’8 giugno del Ministero del lavoro, sulla questione dell’assenza di regolarità (art.4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015), si spiega che l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono per mezzo Pec, all’interessato o al soggetto da esso delegato (L.12/1979) l’invito a regolarizzare, indicando le cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. “L’invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato”.

La regolarizzazione deve avventire entro 15 giorni dalla notifica di tale invito, ma gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità se la regolarizzazione avviene comunque prima della definizione dell’esito della verifica che “altrimenti attesterebbe una situazione (il mancato versamento di somme dovute) non corrispondente alla realtà”; il rilascio del Durc avverrà dopo la regolarizzazione, che dovrà essere eseguita comunque entro 30 giorni dalla data della prima richiesta.

L’art. 7 del Decreto Ministeriale tratta in che modo si formerà il Durc dopo l’avvenuta regolarizzazione: esso sarà disponibile nel sistema presso il quale è stata fatta richiesta di emissione; andrà a sostituire quello precedente; sarà utilizzabile sia per il procedimento per il quale è stato richiesto, che per ogni altro settore in cui sia richiesta la verifica di regolarità contributiva.

“In tutti i casi in cui l’interrogazione non fornisca l’esito di regolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l’emissione dell’invito a regolarizzare. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta”, così descrive l’operazione la circolare.

Nella spiegazione del Ministero sull’art. 5 del già citato decreto, si analizzano le diverse procedure concorsuali riportando i casi di “concordato con continuità aziendale”, di ”concordato in bianco”, presenza di sentenza dichiarativa di fallimento, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo o di trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Le imprese interessate da queste procedure consorsuli prese in esame, per la verifica di regolarità, dovranno sottostare alle previsioni dell’art. 3 del decreto.

Nelle altre sezioni della circolare si affrontano le modalità di verifica (art. 6), i contenuti (art. 7), le cause che impediscono la regolarità (art. 8) e le esclusioni (art. 9).

Riguardo a queste ultime, il decreto del 30 gennaio prevede che, provvisoriamente “e comunque non oltre il 1° gennaio 2017”, si rispettino le precedenti modalità di rilascio del Durc richiesto per specifiche discipline.

Se non è possibile attuare la verifica in tempo reale a causa della mancanza di dati negli archivi degli enti interessati, chiarisce il Ministero, potranno essere comunque utilizzate le attuali modalità di rilascio del Durc, rispettando in ogni modo le disposizioni aggiornate con il decreto ministeriale del 30 gennaio 2015.

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