Cosa e perchè
L’art. 82 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di affidare i lavori elettrici (in tensione o nei pressi di conduttori in tensione) a lavoratori abilitati ovvero a lavoratori formati ai sensi della norma CEI 11-27. La Norma CEI 11-27, aggiornata nel 2014, riporta le linee guida per la formazione degli addetti ai lavori elettrici e prevede una formazione caratterizzata da una parte teorica (livello 1A e 2A) e una parte pratica (livello 1B e 2B). La formazione teorica ha una durata minima di 10 ore (solo livello 1A) o di 14 ore (livello 1 A e 2A).