15 Mar

Assegno di disoccupazione ecco le istruzioni Inps per richiederlo

L’Inps, con una circolare pubblicata oggi, fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (Asdi). L’assegno, che è una misura assistenziale a carattere sperimentale, sottolinea l’ente, è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti: aver fruito della Naspi per la durata massima spettante; essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della Naspi; essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Ma non solo. L’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso di una attestazione dell’Isee, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000; che non hanno usufruito dell’Asdi per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; che hanno sottoscritto, presso i competenti centri per l’impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

L’importo dell’Asdi è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita e non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli minori a carico nel nucleo familiare, qualora l’altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare (Anf) per gli stessi. Nei periodi di percezione dell’assegno non sono erogati gli Anf; inoltre tali periodi non sono coperti da contribuzione figurativa. La domanda di Asdi è telematica e va presentata alla fine del periodo massimo di fruizione della NASpI, entro e non oltre i 30 giorni successivi.

In via transitoria, per i lavoratori che hanno terminato il periodo massimo di Naspi fra l’1 maggio 2015 e la data di pubblicazione della circolare Inps (3 marzo 2016), il termine di 30 giorni decorre dalla predetta data di pubblicazione.

La domanda telematica di Asdi può essere presentata attraverso uno dei consueti canali messi a disposizione dall’Istituto: il sito dell’Inps o il contact center multicanale Inps-Inail (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164, oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico); il patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita).

L’Asdi, verificati tutti i requisiti di legge, spetta dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione di tutta la Naspi spettante ed è pagato direttamente dall’Inps, che procede al pagamento dell’assegno solo dopo che il Centro per l’impiego competente ha comunicato all’Istituto l’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, o patto di servizio. L’Asdi può essere richiesto al termine di ogni periodo di Naspi fruita per la durata massima spettante; tuttavia, esso può essere concesso per un massimo di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine dell’ultimo periodo di Naspi, e per un massimo di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Circolare N° 47 del 03-03-2016

Articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disp..

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15 Mar

Ministero Lavoro, Rapporto annuale attività di vigilanza 2015

ROMA – Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 3 marzo 2016 il Rapporto annuale attività di vigilanza in materia di legislazione sociale – anno 2015, il documento che, in attuazione dell’articolo 20 della Convenzione Ilo C81 del 1947 contiene dati e rappresentazioni analitiche dei risultati dell’attività di vigilanza svolta dallo stesso Ministero e dal personale di vigilanza Inps e Inail.

Intelligence, contrasto al lavoro sommerso, irregolarità sostanziale, sicurezza sul lavoro, vigilanza straordinaria, quindi sanzioni, conciliazione monocratica, diffida accertativa, iniziative per la prevenzione e la promozione della regolarità dell’impiego.

Alcuni dei principali dati del rapporto sono stati già diffusi dal Ministero del Lavoro con un post pubblicato lo scorso 12 febbraio 2016. Nel 2015 la DT Lavoro (compresi i Carabinieri Ispettorato Lavoro e Tutela del lavoro), Inps e Inail hanno ispezionato 206.080 aziende, di queste 136.028 sono risultate irregolari, ovvero il 66%, 182.523 i lavoratori irregolari, 64.775 i lavoratori totalmente in nero. Pari a 1.287.110.913 il recupero dei contributi e dei premi evasi.

Il rapporto prosegue con l’analisi dei dati in merito a profili quantitativi, qualitativi, aree geografiche e quindi per tematiche: lavoro nero, caporalato, esternalizzazioni fittizie, qualificazione dei rapporti di lavoro, cooperative, lavoratori svantaggiati, orario di lavoro, vigilanze straordinarie (agroalimentare, spettacolo, night club, dati contraffazione del Made in italy in collaborazione con Guardia di Finanza, eventi culturali sportivi e fiere).

Il capitolo vigilanza tecnica si riferisce all’attività inerente la sicurezza sul lavoro. Nel 2015 sono state riscontrate 32.392 violazioni, delle quali 27.253 prevenzionistiche, pari al 69% il tasso di irregolarità.

Per tipo di violazione le percentuali sono state, obbligo valutazione dei rischi 8%, sorveglianza sanitaria 11%, formazione e informazione 8%, rischio caduta dall’alto 26%, rischi elettrici, attrezzature di lavoro e Dpi 9%, 7% obblighi videosorveglianza.

16.559 gli illeciti in merito ai Titoli III e IV (uso attrezzature lavoro e cantieri) del Testo unico sicurezza lavoro, tasso di irregolarità pari al 71%. Tra le violazioni maggiori dei Titoli III e IV obblighi coordinatori e committenti 14%, Pos e Psc 8%.

Info: Ministero Lavoro rapporto annuale vigilanza 2015

Circolare numero 47 del 3/03/2016Scarica la circolare n°47 del 3/03/2016

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15 Mar

Attrezzature a pressione, un altro DLgs di attuazione della Direttiva UE

Entrerà in vigore il 19 marzo il nuovo DLgs 15 febbraio 2016, n. 26, (Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione – rifusione).

L’art. 2 della Direttiva del Parlamento e consiglio europei del 15 maggio 2014, ne dà questa definizione:“ai fini della presente direttiva si intende per: «attrezzature a pressione»: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili:

Il provvedimento è composto da 4 articoli e due allegati. Nell’art. 1, dedicato alle modifiche del DLgs 93/2000*è rilevante l’aggiunta dell’art. 4-bis con l’elenco degli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature. Non mancano di interesse sia il nuovo art. 4-ter sui rappresentanti autorizzati che l’art. 4-quater, sugli obblighi degli importatori, e l’art. 5-quinquies, sugli obblighi dei distributori delle attrezzature.

L’art. 5 della direttiva 2014 (presunzione di conformità e dichiarazione di conformità), è completamente sostituito. Alla dichiarazione di conformità UE il nuovo DLgs dedica l’intero All. B. L’oggetto di questa dichiarazione è “l’identificazione delle attrezzature o dell’insieme che ne consente la rintracciabilità”.

L’allegato A, invece tratta dei requisiti essenziali di sicurezza, che sono “vincolanti “ e si applicano “soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricatore”.

Fra i diversi capitoli dei “requisiti essenziali”, notati quelli sulle norme di carattere generale, la progettazione, la fabbricazione, i materiali, le attrezzature a pressione specifiche…

* Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Info: Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.26 GU 4 marzo 2016

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